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Tari, tutte le sfumature della tassa sui rifiuti. Il punto dell'avv. Sibilla

Tari, tutte le sfumature della tassa sui rifiuti. Il punto dell’avv. Sibilla

Rubrica a cura dell’avvocato Felice Sibilla (felicesibilla@libero.it). 

Per TARI (Tassa sui Rifiuti) s’intende il tributo comunale, istituito dalla legge 147/13, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo immobili suscettibili di produrre rifiuti. Il presupposto impositivo, infatti, è dato – a prescindere dalla proprietà – dal possesso/detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, astrattamente idonei a produrre rifiuti, indipendentemente dal fatto che essi vengano effettivamente generati.

Pertanto, sono esclusi dal pagamento gli immobili che si trovino in una oggettiva inidoneità a produrre rifiuti e, quindi, ad usufruire del servizio di smaltimento che il tributo è destinato a finanziare. L’inidoneità deve essere oggettiva, cioè non deve trattarsi di un mero inutilizzo del bene per volontà del proprietario (un immobile non è escluso semplicemente perché NON utilizzato e quindi improduttivo di rifiuti, se “astrattamente” idoneo all’utilizzo e quindi capace di determinare rifiuti), ma deve trattarsi di immobile inagibile, privo di utenze, di arredi, ovvero in corso di ristrutturazione straordinaria da renderlo non usufruibile. Anche quest’ultima circostanza, che postula lavori preventivamente e debitamente comunicati/autorizzati dal Comune, ai fini dell’esenzione deve tradursi nell’impossibilità oggettiva di utilizzo dell’immobile per tutta la durata dei lavori e non è sufficiente il mero disagio di “convivere” con i lavori perchè circoscritti solo ad alcune zone della casa.

La condizione che legittima l’esenzione deve essere preventivamente dichiarata al Comune competente, ovvero documentata a seguito di notifica di avviso di accertamento. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi di recente la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di Latina che, con la sentenza n. 924/2025, ha stabilito che le comprovate condizioni di inutilizzabilità di locali, come l’assenza di allacci e utenze e lo stato di immobile impraticabile, escludono l’obbligo di pagamento della Tari. I giudici tributari ribadiscono in modo chiaro un principio fondamentale in materia di TARI e cioè che la tassazione è strettamente legata alla potenziale produzione di rifiuti. L’imposizione viene meno quando il contribuente fornisce una prova rigorosa, come ad esempio con una perizia tecnica , che superi la presunzione di legge, dimostrando l’assoluta, permanente e oggettiva inidoneità all’uso. La legittimazione passiva del tributo, come sopra anticipato, prescinde dalla proprietà del bene, ma è imputabile all’effettivo utilizzatore/detentore dello stesso: per cui nel caso di immobile concesso in locazione, il tributo compete al conduttore e non al locatore proprietario. Nel caso di immobile cointestato, sussiste la responsabilità solidale di tutti i co-proprietari, tale “presunzione” è superata laddove si dimostri che i locali sono utilizzati/goduti solo da un co-proprietario che, quindi, sarà anche l’onerato dal tributo in commento. Cosi, ad esempio, nel caso di “casa coniugale” cointestata ma assegnata ad un solo coniuge a seguito di separazione, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10927 del 7 maggio 2018, ha stabilito che le spese relative all’utilizzo dell’immobile, ivi compresa la TARI, spettano al coniuge assegnatario. Un’ ultima considerazione: in caso di contestazione per omessa dichiarazioni per più anni: fermo il termine quinquennale di prescrizione, la Corte di Cassazione (sentenza 998/2023; ordinanza nr.3885 del 2024), in applicazione dell’art.12 V comma D Lgs 472/97, aveva riconosciuto anche in tema di tributi locali, l’applicazione del più favorevole criterio per determinare la sanzione per il Contribuente del “cumulo giuridico” (la sanzione più grave con aumenti di legge), anziché del cumulo matematico, (somma algebrica delle sanzioni comminate per ciascun anno). La questione è sempre stata fonte di contenzioso ed è stata oggetto di intervento con la riforma delle sanzioni tributarie ( Dlgs 87/ 2024) che ha modificato l’art.12 D Lvo 472/97, stabilendo che per le violazioni successive al 01.09.2024 si applica il cumulo matematico. La stessa Suprema Corte con l’ordinanza nr 6773/2026 – ferma la regola delle sanzioni distinte per ciascun periodo d’imposta – circoscrive l’applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico” solo quando gli avvisi di accertamento relativi alle diverse annualità siano notificati contestualmente.

Settembre 2026 – Avv. Felice Sibilla

 

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