ATTUALITÀ

L’infortunio a scuola: profili di responsabilità – Parola all’avvocato Sibilla

Rubrica a cura dell'avvocato Felice Sibilla email: felicesibilla@libero.it

Aprilia – L’infortunio di un bambino a scuola e la conseguente azione di risarcimento da parte dei genitori è sottesa alla risoluzione di alcune problematiche sotto il profilo del diritto e dell’onere della prova.

La giurisprudenza ha riconosciuto che il rapporto tra la scuola dell’infanzia ed i genitori dell’alunno è di duplice natura: sia contrattuale (esempio tipico è quando il bambino si fa male da solo) quando la richiesta di risarcimento si basa sull’inadempimento dell’obbligo di vigilanza e protezione in conformità con gli artt 1175 e 1375 c.c., sia extracontrattuale, quando la domanda si basa sul risarcimento per fatto illecito ex artt 2043 c.c., 2051 c.c. , 2047 c.c. e 2048 c.c..

Queste due tipologie di responsabilità, che comportano alcune diversità sotto il profilo dell’onere della prova e della prescrizione e della capacità ad agire, non sono necessariamente alternative tra loro, ma possono anche concorrere.

La responsabilità extracontrattuale che ricorre tutte le volte in cui si è provocato a qualcuno un ingiusto danno (art.2041 c.c.) impone a carico del danneggiato la prova del fatto storico, dell’ esatta dinamica, del nesso causale tra la condotta illegittima del responsabile (c.d.colpevolezza) ed il conseguente danno che si lamenta, ovviamente oltre alla prova della quantificazione del danno; l’azione per il risarcimento si prescrive in 5 anni. Se il fatto è compiuto da un soggetto giuridicamente non capace di agire, come nel caso del minore, ne rispondono i genitori, ovvero i tutori.

La responsabilità contrattuale postula un inadempimento imputabile, ovvero una delle parti ha in modo doloso o colposo violato i propri obblighi contrattuali, cagionando all’altra parte un danno risarcibile. La responsabilità contrattuale implica la capacità di agire, l’azione del risarcimento si prescrive in 10 anni.

Per cui nel caso in esame, l’Istituto scolastico ha un onere di custodia e vigilanza degli alunni dal momento in cui accedono negli spazi scolastici fino a che non vengono riconsegnati ai genitori o a chi per loro.(Cass 21255/2022).

Quindi il semplice verificarsi di un infortunio, durante il predetto periodo di vigilanza ed all’interno dei locali scolastici, pone l’Istituto in una situazione di potenziale responsabilità (contrattuale), senza necessità di dover dare prova dell’esatta dinamica dell’incidente.

La responsabilità, tuttavia, non è “automatica”; invero l’Istituto scolastico – al fine di superare la “presunzione di responsabilità” in cui versa avrà l’onere di dimostrare che l’incidente si è verificato per causa di “forza maggiore” ovvero “caso fortuito”, ovvero per eventi non prevedibili e non imputabili alla propria sfera giuridica. Trattasi della c.d. “prova liberatoria”: la scuola è chiamata a dimostrare che l’evento lesivo è avvenuto nonostante la vigilanza diligentemente operata a causa di circostanze imprevedibile ed inevitabili. (Cassazione n. 36723/2021)

24 Aprile 2023

Avv. Felice Sibilla

felicesibilla@libero.it

@ RIPRODUZIONE RISERVATA