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Rubrica a cura dell'avvocato apriliano Felice Sibilla

Cessione del credito, regole e leggi da conoscere per evitare brutte sorprese

APRILIA – La cessione del credito è un contratto, disciplinato dal codice civile agli artt. 1260 e ss c.c. e seguenti, in virtù del quale una parte c.d. “cedente” trasferisce un proprio credito ad un’altra c.d. “cessionario”; il debitore “ceduto” pur non essendo parte contrattuale, ai fini dell’opponibilità nei suoi confronti, ha diritto alla notifica della cessione, ovvero a ricevere la comunicazione del trasferimento del diritto, laddove non l’abbia espressamente accettata. Infatti, il debitore che adempie all’obbligazione verso il cedente è liberato, se non aveva preventivamente ricevuto la notifica della cessione e comunque non ne aveva notizia.

La notificazione ha un contenuto differente a seconda se l’incombente sia adempiuto dal cedente ovvero dal cessionario: nella prima ipotesi, atteso che il cedente è l’originaria parte del rapporto già nota al ceduto, è sufficiente che la comunicazione contenga gli elementi essenziali ed identificativi dell’accordo traslativo del diritto di credito; nella seconda ipotesi, proprio perché il cessionario è un soggetto nuovo non conosciuto dal ceduto, il contenuto della comunicazione dovrà essere più articolato ed allegare prova dell’avvenuto trasferimento del diritto di credito e quindi della legittimazione attiva.

La forma della notificazione è scevra da particolari formalità, ma ai sensi dell’art. 1264 c.c. è obbligatoria ai fini della opponibilità al debitore ceduto. Il contratto in commento è bilaterale (tra cedente e cessionario) a differenza della cessione del contratto e/o della cessione del debito che hanno natura trilaterale. In buona sostanza, la notifica al debitore ceduto rileva solo al fine di valutare se l’eventuale adempimento dello stesso a favore del cedente, abbia efficacia liberatoria, ma non rileva sotto il profilo della validità dell’atto che deve considerarsi come rapporto bilaterale.

Le applicazioni concrete dell’Istituto in commento, proprio perché privo di una propria causa tipica, sono molteplici: larga diffusione nel mondo finanziario ed economico e delle banche, può asservire ad uno scopo di garanzia (il debitore che a garanzie della propria esposizione cede i crediti al terzo creditore).

Può essere a titolo oneroso, in questo caso il cessionario paga un prezzo per l’acquisto del credito ed il ceduto deve garantire la sussistenza del credito; ovvero a titolo gratuito senza pagamento di alcun prezzo; può essere pro soluto (il cedente garantisce l’esistenza del debito ma non l’adempimento del ceduto, quindi il rischio di insolvenza incombe esclusivamente in capo al cessionario) e pro solvendo (quando il cedente garantisce l’esistenza del diritto ceduto ed anche l’adempimento, per cui in caso di insolvenza del debitore, il cessionario può agire anche nei confronti del cedente).

L’Istituto in commento trova un’ampia applicazione anche nel settore del risarcimento danni da RCA : il proprietario dell’auto danneggiata a seguito di sinistro stradale/atto vandalico, cede il proprio credito in favore dell’autocarrozzeria che, quale cessionario, acquisisce la legittimazione attiva a trattare la pratica ed incassare il risarcimento a titolo di compenso per la riparazione effettuata.

Oggetto della cessione può essere solo il credito patrimoniale relativo al danno auto, ma non il risarcimento per lesioni personali.

Indubbiamente, il consumatore/utente ha una vantaggio con la cessione del credito, poiché non deve anticipare alcun costo per la riparazione dall’auto e trasferisce al riparatore l’onere di dover gestire e trattare la pratica con la Compagnia. Una volta riparata l’auto, il proprietario la ritira ed eventuali ritardi nella liquidazione incomberanno sul cessionario che, nelle more, ha anticipato eventualmente i costi dei pezzi in sostituzione, oltre che della manodopera.

Il riparatore, pertanto, non potrà chieder alcunché al proprietario dell’auto, salvo che la cessione del credito sia stata “pro solvendo”: in questo caso laddove l’indennizzo liquidato dalla Compagnia sia solo parziale (ad esempio per un concorso di colpa ) la differenza tra quanto liquidato ed il costo di riparazione potrà essere richiesta al proprietario.

Come anticipato in apertura la Compagnia assicurativa, quale debitore ceduto, non è parte del rapporto, ma dovrà essere solo informata, a mezzo della notifica della cessione, generalmente da parte dell’Officina, dell’avvenuto trasferimento, a seguito del quale il creditore ceduto (intestatario dell’auto) non avrà più alcuna legittimazione attiva a richiedere risarcimento alla Compagnia (salvo per eventuali lesioni personali, credito non cedibile).

Sul riconoscimento della legittimazione attiva del cessionario riparatore nei confronti della Compagnia garante per la RCA , anche per il danno da c.d. fermo tecnico, ovvero l’ulteriore costo per il noleggio di un’auto sostitutiva nelle more della riparazione – si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza terza sezione civile, con l’ordinanza n. 21.765/19

L’officina cessionaria non deve essere necessariamente convenzionata con la Compagnia assicurativa, ma può essere liberamente scelta dal cedente; tuttavia la Corte di Cassazione (sez. III civile, sent. n. 11757/18), ha ritenuto legittime le precedenti sentenza di merito di entrambi i gradi. con cui era stata riconosciuta valida e non vessatoria la clausola presente in un contratto di assicurazione con cui veniva previsto il risarcimento in forma specifica, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia.

Aprilia Novembre 2019

Avv. Felice Sibilla

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