Un recente pronuncia della Cassazione (nr.13893/24) è tornata ad affrontare la figura del procacciatore di affari, ribadendo che se tale attività è svolta in modo “abituale” costituisce – indipendente dalla struttura organizzativa, attività di impresa che genera reddito di impresa.
La figura del Procacciatore di affari non è esplicitamente inquadrata dal nostro codice civile, pertanto costituisce un esempio di c.d. contratto atipico che, nell’ambito dei rapporti autonomi di cui all’art.2222 c.c, viene disciplinato per analogia (ove compatibile) con la mediazione e con l’agenzia figure tipiche dalle quali, tuttavia, si differenzia per alcuni aspetti.
Pertanto, il contratto in commento può essere individuato quando una Parte (il preponente) conferisce ad un’altra parte (il procacciatore d’affari), il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali e affari, senza carattere di continuità e stabilità e, generalmente, senza determinazione dell’area di operatività.
Il rapporto di agenzia e di procacciamento d’affari si distinguono tra loro principalmente per il carattere stabile del primo ed occasionale del secondo, per cui il primo presuppone un inquadramento fiscale/contributivo (apertura partita iva, iscrizione all’albo ed Enasarco) laddove il secondo finchè esercitato in modo occasionale, ovvero sporadico (poche settimane l’anno e/o redditi inferiori ad €.5000,00) non ha particolari oneri come, viceversa, nel caso di attività esercitata in via principale/continuativa (vedi sentenza richiamata in apertura), oppure quando ha ad oggetto beni immobile per cui è richiesta l’iscrizione nel registro imprese, pena il mancato diritto alla provvigione (SSUU 19161/17).
Dalla “stabilità” derivano anche altre aspetti peculiari: come ad esempio l’esclusività delle aree territoriali ed in alcuni casi dei marchi per l’agente, a fronte della non esclusività del procacciatore; del “patto di non concorrenza” che rientra nel rapporto di agenzia (eventualmente anche per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, ma in questo caso non superiore ai due anni) ma che è estraneo alla figura del procacciatore; così ancora le “indennità di fine rapporto” previsto nel caso di agenzia e non per il procacciatore.
Anche l’attività tra le due figure è simile, ma sostanzialmente diversa: l’agente promuove stabilmente la conclusione di contratti per il preponente, laddove il procacciatore si limita alla segnalazione di potenziali clienti.
Il compenso è su base provvisionale per entrambi anche se nel caso dell’agente, proprio per il carattere della stabilità e continuità, può essere previsto una parte di compenso “fisso”.
A differenza del mediatore che si pone in una posizione di imparzialità ed equidistanza tra le parti, operando al fine di favorire l’incontro delle reciproche volontà (si pensi al mediatore immobiliare che favorisce l’accordo tra venditore e compratore dell’immobile), il procacciatore riceve l’incarico dal preponente e quindi la Sua azione è finalizzata nell’interesse di quest’ultimo.
Se da un lato è vero che affidarsi ad un procacciatore anziché ad un agente è meno oneroso e vincolante per l’Azienda preponente, è pur vero che – nelle more – spesso, anche senza un’immediata “percezione” degli interessati, il rapporto perde quella instabilità ed episodicità trasformandosi in vero e proprio rapporto di agenzia, con conseguenze non trascurabili sulla disciplina applicabile e sui costi, specie al momento dello scioglimento del rapporto.
La giurisprudenza considera indici sintomatici di un rapporto di agenzia ad esempio, la clausola di durata indeterminata del contratto, la previsione di un “preavviso” in caso di disdetta del contratto; la stretta periodicità (bimestrali/trimestrali) delle fatture; l’assegnazione di una zona .
Sulla scorta di quanto precede, la prassi commerciale di incaricare formalmente un procacciatore che poi opera di fatto stabilmente come agente espone il preponente al rischio di controversie sul pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto che il procacciatore/agente potrebbe rivendicare.
Ottobre 2024 – Avv. Felice Sibilla